|
|
|
Autocertificazioni
|
|
|
|
Servizio di Autocertificazione Telematica
Con l'entrata in vigore del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, è in atto
nel nostro Paese, un importante processo di "sburocratizzazione"
e semplificazione amministrativa per riformare
la Pubblica Amministrazione e farla funzionare
in maniera più efficace e trasparente.
|
|
Cos'è
l'autocertificazione
Consiste nella facoltà riconosciuta ai
cittadini di presentare, in sostituzione delle
tradizionali certificazioni richieste, propri
stati e requisiti personali, mediante apposite
dichiarazioni sottoscritte (firmate)
dall'interessato. La firma non deve essere più
autenticata.
L'autocertificazione sostituisce i certificati
senza che ci sia necessità di presentare
successivamente il certificato vero e proprio.
La pubblica amministrazione ha l'obbligo di
accettarle, riservandosi la possibilità di
controllo e verifica in caso di sussistenza di
ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro
contenuto.
Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione, in cui devono essere esibiti i
tradizionali certificati: pratiche per contrarre
matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria,
atti da trasmettere all'estero.
|
|
Quali
sono le dichiarazioni che si possono
autocertificare?
Si possono "autocertificare":
A) Con dichiarazioni
sostitutive di certificazioni:
* la data e il luogo di nascita
* la residenza
* la cittadinanza
* il godimento dei diritti politici
* lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a,
vedovo/a, divorziato/a)
* lo stato di famiglia
* l'esistenza in vita
* la nascita del figlio
* il decesso del coniuge, dell'ascendente o del
discendente
* la posizione agli effetti degli obblighi
militari
* l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla
pubblica amministrazione
* titolo di studio o qualifica professionale
posseduta; esami sostenuti; titolo di
specializzazione, di abilitazione, di
formazione, di aggiornamento e di qualifica
tecnica
* situazione reddituale ed economica, anche ai
finidella concessionedi benefici e vantaggi di
qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare del tributo
assolto; possesso e numero del codice fiscale,
della partita IVA e di qualsiasi dato presente
nell'archivio dell'anagrafe tributaria e
inerente all'interessato.
* stato di disoccupazione; qualità di pensionato
e categoria di pensione; qualità di studente o
di casalinga
* qualifica di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e
simili
* iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo
* tutte le posizioni relative all'adempimento
degli obblighi militari, ecc.
* di non aver riportato condanne penali
* tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri di stato
civileLe dichiarazioni di cui sopra non
richiedono alcuna autenticazione da parte del
pubblico ufficiale.
(Per queste dichiarazioni
clicca qui)
B) Dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà
* Tutti gli stati, fatti a qualità personali non
autocertificabili (non ricompresi alla lettera
"A" precedentemente descritta) possono essere
comprovati dall'interessato, a titolo
definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà.
Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli
eredi; la situazione di famiglia originaria; la
proprietà di un immobile, ecc.
La dichiarazione che il dichiarante rende nel
proprio interesse può riguardare anche stati,
fatti e qualità personali relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà, non può contenere manifestazioni di
volontà (impegni, rinunce, accettazioni,
procure) e deleghe configuranti una procura.
Qualora risulti necessario controllare la
veridicità delle dichiarazioni nel caso in cui
gli stati, i fatti e le qualità personali
dichiarati siano certificabili o accertabili da
parte della pubblica amministrazione,
l'amministrazione procedente entro quindici
giorni richiede direttamente la documentazione
all'amministrazione competente.
In questo caso, per accelerare il procedimento,
l'interessato può trasmettere, anche attraverso
strumenti informatici o telematici, copia
fotostatica, non autenticata, dei certificati in
cui sia già in possesso.Le dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà non
richiedono alcuna autenticazione da parte del
pubblico ufficiale quando siano contestuali ad
una istanza.
In questo caso l'interessato deve presentare la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà:
a) unitamente alla copia non autenticata di un
documento di riconoscimento (nel caso di invio
per posta o per via telematica);
b) firmarla in presenza del dipendente addetto a
riceverla (nel caso di presentazione diretta)
(Per queste dichiarazioni
clicca qui)
|
|
Dov'è
utilizzabile
L'autocertificazione e le dichiarazioni
sostitutive di notorietà sono utilizzabili solo
nei rapporti con le amministrazioni pubbliche
intendendo tutte le Amministrazioni dello Stato,
ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le istituzioni universitarie, le
aziende e le amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le regioni, province,
comuni e comunità montane, I.A.C.P., camere di
commercio e qualsiasi altro ente di diritto
pubblico (compresi gli enti pubblici economici).
Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con
imprese esercenti servizi di pubblica necessità
e di pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom,
Aziende del Gas, ecc.).
L'autocertificazione e le dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà non possono
essere utilizzate nei rapporti fra privati o con
l'autorità giudiziaria nello svolgimento di
funzioni giurisdizionali.
|
|
Come
funziona
Per avvalersi dell'autocertificazione
direttamente agli sportelli degli uffici
pubblici, è necessario prioritariamente
preoccuparsi di compilare il modulo previsto che
non è soggetto ad alcuna autenticazione, per
quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di
certificazioni (autocertificazioni).
Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà, occorre l'autentica
della sottoscrione (firma) solo quando non sia
contestuale ad una istanza.
L'autentica della sottosrizione avviene previa
identificazione del dichiarante da parte del
pubblico ufficiale autenticante.
L'accertamento dell'identità personale del
dichiarante può avvenire in uno dei seguenti
modi:
a)conoscenza diretta da parte del pubblico
ufficiale;
b)testimonianza di due idonei fidefacienti
conosciuti dal pubblico ufficiale;
c)esibizione di un valido documento di identità
personale, munito di fotografia, rilasciato da
una pubblica autorità.
|
|
Cosa
fare se non viene accettata
Il pubblico ufficiale o il funzionario
dell'ufficio pubblico che non ammette
l'autocertificazione o la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, nonostante
ci siano tutti i presupposti per accoglierla,
incorre nelle sanzioni previste dall'art. 328
del Codice penale e rischiano di essere puniti
per omissioni o rifiuto di atti d'ufficio.
Il cittadino dovrà, in primo luogo, accertare
chi è il responsabile della pratica inoltrata,
richiedendo nome, cognome e qualifica, inoltre è
necessario conoscere il numero di protocollo
della stessa e il tipo di procedimento
attribuito.
Così come la Pubblica Amministrazione sa chi è
il suo interlocutore, il cittadino, ha
altrettanto diritto di sapere chi segue il
procedimento che lo riguarda e come risalire
agli atti relativi.
Ottenuti i dati, il cittadino dovrà richiedere,
per iscritto, le ragioni del mancato
accoglimento dell'autocertificazione o della
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
segnalando anche, per conoscenza, il tesserino,
con gli estremi della pratica al Comitato
Provinciale della Pubblica Amministrazione
presso la Prefettura del luogo in cui è stata
rifiutata l'autocertificazione e alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione
Pubblica - ROMA.
La richiesta deve essere redatta in forma
scritta. Se entro trenta giorni dalla data della
richiesta, il pubblico ufficiale o l'incaricato
non compie l'atto e non risponde per esporre le
ragioni del ritardo/rifiuto, scattano i
presupposti per le sanzioni della reclusione
fino a un anno o della multa fino a due milioni
di lire.
Il termine dei trenta giorni decorre dalla data
di ricezione della richiesta.
La procedibilità è d'ufficio, pertanto non sono
richieste querele, istanze o quant'altro.
Quindi colui che si vedrà rifiutata la propria
autocertificazione o la dichiarazione
sostitutiva, si troverà nelle condizioni di
denunciare semplicemente l'omissione di atti
d'ufficio.
|
|
Sottoscrizione, autentica della firma e imposte
di bollo
La legge istitutiva dell'autocertificazione,
prevedeva che l'autocertificazione doveva essere
sottoscritta e autenticata.
Con l'emanazione del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n°
445, l'obbligo dell'autocertificazione della
firma rimane solo per la "dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà" quando la
stessa non è contenuta in una istanza.
Per le dichiarazioni sostitutive di
certificazione (autocertificazioni), è
sufficiente la sottoscrizione dell'interessato.
L'autenticità della firma delle dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà, può essere
eseguita dai seguenti pubblici ufficiali: notai,
cancellieri, segretari comunali e funzionari
incaricati dai sindaci, anche di comuni diversi
da quello di residenza, nonchè dal funzionario
competente a ricevere la documentazione e dal
funzionario incaricato dal gestore di pubblici
servizi.
l'autentica della firma è soggetta ad imposta di
bollo.
Nessuna imposta di bollo deve, peraltro, essere
corisposta dal cittadino quando comprova che
l'uso dell'atto è esente, per legge,
dall'imposta.
(Principali usi che giustificano l'esenzione
dall'imposta di bollo: pensionistico, assegni
familiari, leva militare, iscriz. liste di
collocamento, ecc.
|
|
Dichiarazioni non veritiere
Attenzione a non effettuare dichiarazioni non
veritiere
L'amministrazione pubblica, può provvedere
d'ufficio ad accertare la veridicità di quanto
dichiarato dal cittadino.
E' evidente che le norme, semplificando l'azione
amministrativa, vogliono anche creare fra
Pubblica Amministrazione e cittadino, rapporti
di fiduciosa collaborazione.
Il rilascio di dichiarazioni non veritiere è,
d'altra parte, punito ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia.
|
|
Altre
disposizioni di semplificazione amministrativa
1) LA NASCITA DI UN
FIGLIO
I genitori, o uno di essi, possono dichiarare,
entro 10 giorni dal parto, la nascita del
proprio figlio presso il Comune di residenza,
anche se la nascita è avvenuta in altro Comune.
Si può anche dichiarare:
a) al Direttore Sanitario del centro di nascita
(ospedale, casa di cura), entro 3 giorni dal
parto;
b) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove
è nato il bambino, entro 10 giorni dal parto;
c) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
residenza del padre quando questi abbia la
residenza in un Comune diverso da quello della
madre e a condizione che ella acconsenta, entro
10 giorni dal parto.
2) VALIDITA' DI
CERTIFICATI
Tutti i certificati anagrafici, le
certificazioni dello stato civile, gli estratti
e le copie integrali degli atti di stato civile
rilasciati dai servizi demografici, hanno
validità 6 mesi dalla data di rilascio.
E' ammessa la presentazione delle certificazioni
"scadute" purchè le informazioni contenute nei
certificati stessi non siano variate.
In questo caso, basterà apporre sul certificato
una dichiarazione non autenticata, resa dal
titolare dello stesso, che attesti che le
informazioni contenute nel certificato, non
hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
Ha validità illimitata ogni certificato non
soggetto a modificazione (ad es.: certificati
storici, di morte, titolo di studio).
3) ESTRATI DEGLI ATTI
DI STATO CIVILE
La pubblica amministrazione, non può richiedere
estratti di atti di stato civile al cittadino,
ma dovrà procurarseli richiedendolo direttamente
all'ufficiale di stato civile competente.
4) ACCERTAMENTI
D'UFFICIO
Le pubbliche amministrazioni, non possono
richiedere ai cittadini la produzione di
certificati attestanti l'assenza di precedenti
penali e l'assenza di carichi pendenti.
Detti certificati, devono essere accertati,
presso gli uffici competenti, direttamente
dall'amministratore che deve emanare il
provvedimento.
Le singole amministrazioni pubbliche, non
possono richiedere atti o certificati
concernenti fatti, stati o qualità personali,
che risultino attestati in documenti già in loro
possesso o che esse stesse siano tenute a
certificare.
5) ACQUISIZIONE
DIRETTA DEI CERTIFICATI
Qualora l'interessato non intenda o non sia in
grado di utilizzare le autodichiarazioni, i
certificati concernenti fatti, stati o qualità
personali risultanti da albi o da pubblici
registri tenuti o conservati da una pubblica
amministrazione, sono sempre acquisiti d'ufficio
dall'amministrazione procedente, su semplice
indicazione da parte dell'interessato della
specifica amministrazione che conserva l'albo o
il registro.
6) NON PIU' PREVISTA
L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
Nelle istanze da produrre agli organi della
pubblica amministrazione ed ai gestori o
esercenti di pubblici servizi, non è più
necessaria l'autenticazione della sottoscrizione
(firma), se l'interessato appone la firma in
presenza del dipendente addetto a riceverla,
oppure se l'istanza è presentata unitamente a
copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di
un documento di identità del sottoscrittore.
L'istanza e la copia fotostatica del documento
di identità, possono essere inviate per via
telematica.
La sottoscrizione di istanze non è soggetta ad
autenticazione anche nei casi in cui contiene
dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorietà.
7) COPIE AUTENTICHE
DI PUBBLICAZIONI
L'interessato può sottoscrivere una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà, dalla quale risulti la conoscenza del
fatto che la copia della dichiarazione allegata,
è conforme all'originale (per i pubblici
concorsi ha lo stesso valore della copia
autentica).
Se questa dichiarazione è contestuale ad una
istanza, la firma non va autenticata.
8) DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI
Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive
siano presentate da cittadini della Comunità
Europea, si applicano le stesse modalità
previste per i cittadini Italiani.
I cittadini extracomunitari, residenti in Italia
secondo le disposizioni del regolamento
anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica il 30 Maggio 1989, n. 233, possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive
limitatamente ai casi in cui si tratti di
comprovare stati, fatti e qualità personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani.
9) DOCUMENTO D'IDENTITA'
IN SOSTITUZIONE DEI CERTIFICATI
In occasione dell'accertazione della domanda, è
vietato alle amministrazioni pubbliche, ai
gestori ed agli esercenti di pubblici servizi,
richiedere certificazioni che attestino dati o
qualità già contenuti nel documento di identità.
I dati relativi al cognome, nome, luogo e data
di nascita, cittadinanza, stato civile e
residenza, attestati in documenti di
riconoscimento in corso di validità, hanno lo
stesso valore dei corrispondenti certificati.
10) PRODUZIONE DI
COPIE AUTENTICHE
La produzione di atti e documenti, sono
pienamente equipollenti agli originali.
L'autenticazione di un documento, può essere
effettuata dal funzionario competente, dal quale
è stato emesso l'originale, da quello presso il
quale l'originale è depositato o conservato, o
da quello al quale deve essere presentato il
documento, nonchè da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario
incaricato dal sindaco.
Nel caso in cui si debba presentare
all'amministrazione copia autentica di un
documento, l'autenticazione della copia può
essere fatta dal responsabile del procedimento o
dal dipendente competente a ricevere la
documentazione, dietro esibizione
dell'originale.
In questo caso, la copia autentica può eseere
utilizzata solo nel procedimento in corso.
11) PIU' SEMPLICE
PARTECIPARE AI CONCORSI
E' abrogata l'autenticazione della firma per la
presentazione delle domande ai concorsi
pubblici, nonchè ad esami per il conseguimento
di abilitazioni, diplomi o titoli culturali; non
è inoltre più previsto il limite di età, tranne
che per alcuni casi particolari previsti dalle
singole amministrazioni, in relazione alla
natura del servizio.
Sono conseguentemente aboliti, i titoli
preferenziali relativi all'età.
Se due o più candidati ottengono, a conclusione
delle operazioni di valutazione dei titoli e
delle prove di esame, pari punteggio, è
preferito il candidato più giovane di età.
12) AUTENTICAZIONE DI
FOTOGRAFIA
La fotografia, può essere autenticata
direttamente dall'ufficio che rilascia il
certificato, purchè sia presentata personalmente
dall'interessato.
L'autentica di una foto, può essere effettuata
solo se richiesta espressamente da una norma di
legge (passaporto, patente).
13) NOVITA' IN
MATERIA DI RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' E
PASSAPORTO
La carta di identità, può essere rinnovata sei
mesi prima della scadenza.
Nei documenti di riconoscimento, non è più
necessaria l'indicazione dello stato civile, a
meno che non lo richieda espressamente
l'interessato.
I giovani in attesa di svolgere il servizio di
leva obbligatorio, potranno ottenere subito il
rilascio della carta di identità e/o del
passaporto; è infatti abrogata la norma che
prevedeva il nulla osta obbligatorio per il
rilascio del passaporto e/o della carta di
identità.
14) FIRME DI PIU'
PERSONE SEPARATAMENTE
I documenti che richiedono la firma di più
persone, possono essere sottoscritti anche
separatamente ed in momenti diversi.
|
|
|